Agevolazioni Giovani - Studio rag. Marco Vallone

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"La chiave del successo è sentire che il tuo ‘lavoro’ è un ‘gioco.’ Tu non lavori per ‘guadagnarti da vivere’, o per riempire il tuo tempo, o perché la società, la tua famiglia o i tuoi genitori si aspettano che tu lo faccia. Tu lavori perché è il miglior gioco che ci sia, l’unico nel quale puoi venire pagato per fare ciò che è divertente"
(Michael Korda)
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ASSUNZIONI GIOVANI

Ambito di applicazione

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, la Legge di Bilancio 2018 ha disciplinato un esonero contributivo a favore del datore di lavoro per le nuove assunzioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri (art. 1, cc. 100-108  e 113-114, L. n. 205/2017 ).

La durata del beneficio è di 36 mesi a partire dalla data di assunzione; la riduzione può essere riconosciuta anche ai datori di lavoro che procedano successivamente all’assunzione del medesimo lavoratore per una durata pari all’eventuale periodo residuo.

La misura dell’incentivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

Natura dell’esonero

Si tratta di un intervento strutturale e generalizzato, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, con unità produttive localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
L’esonero non è quindi classificabile come un aiuto concesso dallo Stato o mediante risorse statali.

Tutele crescenti interpretazione INPS

Nonostante la legge di bilancio 2018 faccia esplicito riferimento ai contratti di lavoro subordinato a tutele crescenti, secondo l’INPS (circolare n. 40/2018) l’esonero contributivo è ammesso anche quando le parti abbiano inteso applicare al rapporto di lavoro condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle fissate dal D.Lgs. n. 23/2015 in tema di tutele crescenti.

Lavoratori interessati

L’assunzione con contratto di lavoro subordinato deve essere riferita a soggetti che:
  • non abbiano compiuto il 30° anno di età (29 anni e 364 giorni);
  • risultino, nel corso dell’intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai 35 anni (34 anni e 364 giorni).

Datori di lavoro interessati
Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori ex art. 2082 cod. civ., compresi i datori di lavoro del settore agricolo, e non imprenditori quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.
L’esonero contributivo non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita all’art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001.
Hanno diritto al riconoscimento del beneficio:
  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114, D.Lgs. n. 267/2000;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Sono invece esclusi dall’applicazione del beneficio:
  • le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • le università;
  • gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella Legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999;
  • le Aziende sanitarie locali;
  • le Aziende sanitarie ospedaliere;
  • le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
  • le IPAB;
  • le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).

Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato incluse le trasformazioni di precedenti rapporti a termine, compresi i rapporti di lavoro a tempo parziale. L’esonero contributivo è applicabile anche alle assunzioni a tempo indeterminato:
  • instaurate in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. n. 142/2001;
  • a scopo di somministrazione, anche quando la somministrazione è resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Rapporti di lavoro non agevolabili
Restano esclusi dal beneficio:
  • i rapporti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico,
per i quali sono già in vigore aliquote previdenziali ridotte rispetto a quelle ordinarie.

Non rientrano fra le tipologie incentivate anche le assunzioni:
  • con contratto di lavoro intermittente (o “a chiamata”) anche se stipulato a tempo indeterminato o con la corresponsione di un compenso continuativo a titolo di indennità di disponibilità;
  • a tempo indeterminato di personale dirigente, in quanto il campo di applicazione della normativa sui contratti a tutele crescenti è limitato ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri;
  • riguardanti prestazioni di lavoro occasionale“PrestO” e “Lavoro Famiglia” (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017). L’esonero non può essere applicato alle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra Ue non convenzionati.

Apprendistato
L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il 30° anno di età. In questa ipotesi, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
L’esonero:
  • ha una durata massima di 12 mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro e la riduzione del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro;
  • è applicabile a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio già previsto dall’art. 47, c. 7, D.Lgs. n. 81/2015;
  • può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Alternanza scuola lavoro
Per le assunzioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro l’esonero è elevato al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
L’assunzione deve avvenire entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio e deve riguardare studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno:
  • il 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, c. 33, L. n. 107/2015;
  • il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III, D.Lgs. n. 226/2005;
  • il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS di cui al capo II D.P.R. 25 gennaio 2008;
  • il 30% del monte ore (o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi) previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Costituiscono elementi probanti dell’attività di alternanza scuola lavoro i seguenti elementi:
  • la convenzione stipulata con l’istituzione scolastica o formativa per l’attivazione del tirocinio;
  • il progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l’attivazione del tirocinio;
  • il foglio presenze dello studente in impresa;
  • la dichiarazione rilasciata dall’istituzione scolastica o formativa, attestante l’effettivo svolgimento del tirocinio in coerenza con i contenuti e la durata previsti dalla convenzione e dal P.F.I.;
  • altre attività riconducibili al percorso di alternanza scuola-lavoro realizzate dal medesimo datore di lavoro.

Apprendistato di tipo A e C
Per le assunzioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:
  • periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore oppure
  • periodi di apprendistato in alta formazione (se non è previsto il conseguimento di un titolo di studio l’assunzione a tempo indeterminato deve avvenire entro 6 mesi dal completamento del progetto di ricerca)
l’esonero è elevato al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

Ai lavoratori assunti da un’agenzia e somministrati ad un utilizzatore che eroga loro la formazione prevista dall’apprendistato, l’esonero spetta non solo nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di apprendistato duale ed entro sei mesi dal conseguimento del titolo il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con la medesima agenzia di somministrazione, ma anche nel caso in cui l’ex utilizzatore decida di assumere in via diretta e a tempo indeterminato il lavoratore al quale ha precedentemente erogato la formazione.

Somministrazione
Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Condizioni per il diritto all’esonero contributivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:
  • dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione;
  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  • di alcuni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2018.

Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’art. 31, D. Lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo non spetta quando ricorre una delle seguenti condizioni.
  1. l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato, o cessato da un rapporto a termine, che abbia manifestato per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) la propria volontà di essere riassunto. In mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.
  2. Presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale; sono fatti salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

Assunzione come obbligo preesistente
Secondo l’interpretazione fornita dall’INPS nella circolare n. 40/2018 , stante la natura speciale dell’esonero, esso trova applicazione a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

Ad esempio, può essere incentivata l’assunzione o la trasformazione:
  • a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi 12 mesi, di un lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi in seguito ad uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda (art. 24, D.Lgs. n. 81/2015);
  • a tempo indeterminato di lavoratori che non sono passati immediatamente alle dipendenze del datore di lavoro privato acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale; - di lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, L. n. 68/1999 (assunzioni obbligatorie);
  • di lavoratori dipendenti dall’azienda precedentemente titolare del contratto di appalto di servizi, per i quali vige l’obbligo di assunzione da parte del nuovo datore di lavoro.

Rispetto delle norme in tema di sicurezza
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle seguenti condizioni:
  • regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Condizioni richieste dalla Legge di Bilancio 2018
Secondo la legge di Bilancio 2018, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, di alcune condizioni.
Il lavoratore nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma, secondo l’INPS (circolare n. 40/2018) alcune tipologie contrattuali non sono ostative al riconoscimento dell’agevolazione e precisamente:
  • apprendistato;
  • lavoro intermittente a tempo indeterminato;
  • rapporti di lavoro domestici a tempo indeterminato.

Al contrario, non può essere riconosciuto l’esonero in caso di:
  • rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
  • precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni.

L’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Il rispetto di tale requisito non è richiesto:
  • nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato;
  • nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, in quanto la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.

Il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.
In caso contrario sarà effettuata la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Il rispetto di tale requisito non è richiesto per la fruizione dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.

Casi particolari
  1. L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale.
  2. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad entrambi i rapporti, purché la data di decorrenza sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perde il diritto all’agevolazione.
  3. Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato (art. 1406 cod. civ. ) con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto.
  4. Analogamente, in caso di trasferimento di azienda la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente (art. 2112 cod. civ. ).
  5. L’esonero non può essere riconosciuto ai rapporti di lavoro autonomi o parasubordinati riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato a seguito di accertamento ispettivo.

Precedenti rapporti di lavoro
Non impedisce l’accesso all’incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, ad esempio:
  • rapporto di lavoro a termine;
  • svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma.

Godimento parziale - Periodi residui di fruizione
Il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata ai sensi della Legge di Bilancio 2018.
Infatti se il lavoratore, per il quale lo stesso o un precedente datore di lavoro ha già fruito parzialmente dell’esonero in trattazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro 6 mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Nella suddetta ipotesi, il precedente periodo di fruizione deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.
La fruizione parziale dell’esonero a causa della cessazione anticipata del rapporto incentivato per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, non da origine in capo al nuovo datore di lavoro che eventualmente assuma il lavoratore al diritto di fruire del beneficio residuo.

Datori di lavoro collegati
Non si applica all’esonero in argomento il principio secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Infatti, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo. Anche il principio del cumulo delle agevolazioni secondo il quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, deve considerarsi assorbito dal disposto del comma 103 della Legge di Bilancio.

Compatibilità con altri incentivi all’assunzione
L’esonero contributivo strutturale non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.
Il predetto esonero contributivo quindi non è cumulabilecon gli incentivi per l’assunzione di donne prive di occupazione da almeno 6 mesi in settori professionali con disparità uomo/donna o residenti in aree svantaggiate, o di donne prive di occupazione da almeno 24 mesi (L. n. 92/2012). In seguito alla trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato che fruiva delle predette agevolazioni, è possibile fruire prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012 e poi dell’esonero in oggetto.
L’agevolazione inoltre non è cumulabile con:
  • la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate
  • le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.

L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi di natura economica, fra i quali:
  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili, che è subordinato al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento; esso è subordinato al rispetto del “de minimis”.
  • l’incentivo “Occupazione Mezzogiorno” (decreto direttoriale n. 2/ 2018 ) e l’incentivo “Occupazione NEET” (decreto direttoriale n. 3/2018 ); in entrambi i casi la cumulabilità è possibile per la parte residua rispetto all’incentivo strutturale della Legge di Bilancio 2018 e fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto.
+39 039 388 398
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