Ambito di applicazione
L'art. 4, comma 11, della legge n. 92/2012, introduce uno sgravio contributivo nella misura del 50 % rispetto all’aliquota INPS a carico del datore di lavoro, destinato a favorire il reingresso nel mondo del lavoro di donne che versano in condizioni soggettive o oggettive di svantaggio.
L'agevolazione prevede anche la riduzione del premio INAIL.
Datori di lavoro interessati
Sono ammessi all'assunzione agevolata:
· tutti i datori di lavoro privati;
· le cooperative;
· le aziende private con partecipazione pubblica.
Sono da ritenersi esclusi:
· tutte le pubbliche amministrazionii
· i datori di lavoro domestico.
Tipologie contrattuali ammesse
L'agevolazione è ammessa per le seguenti tipologie di assunzione:
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche "acausale" mentre non è riconosciuta l'agevolazione per contratti a termine di natura "sostitutiva";
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a termine agevolato, purchè la trasformazione avvenga prima della scadenza;
- orario di lavoro sia full-time che part-time;
- contratto di somministrazione.
Esclusioni:
- rapporti di lavoro domestico;
- contratti di lavoro accessorio;
- contratti di lavoro a chiamata.
Lavoratori interessati
L'agevolazione è riconosciuta per l'assunzione di donne, di qualsiasi età, che:
- caso A)
- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Il riferimento si intende al soggetto che negli ultimi 6 mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché a colui che negli ultimi 6 mesi ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, D.P.R. n. 917/86 (D.M. 17 ottobre 2017);
- risiedano in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali della UE. Non è richiesta anzianità di residenza
- caso B)
- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (cfr. sub A)
- svolgano una professione nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e) del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, caratterizzate da forte disparità occupazionale di genere. E' considerata donna impiegata in area caratterizzata da disparità di genere la donna impiegata in settori aventi un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna. L'individuazione delle suddette aree geografiche e professionali avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno con validità per l'anno successivo. Per l’anno 2018 si veda il D.M. 10 novembre 2017 (per l’anno 2017 D.M. 27 ottobre 2016; per il 2016 D.M. 13 ottobre 2015; per il 2015 D.M. 22 dicembre 2014; per il 2014 D.M. 2 settembre 2013).
- caso C)
- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. La mancanza dell'impiego è verificata alle stesse condizioni sub A).
Ai fini del riconoscimento dell’incentivo la lavoratrice da assumere deve essere priva di impiego regolarmente retribuito (lavoro subordinato, parasaubordinato o autonomo) da almeno 6 o 24 mesi a seconda dei casi.
L’essere prive di impiego regolarmente retribuito prescinde dallo stato di disoccupazione e pertanto non richiede la prova della registrazione presso i servizi competenti (per lo stato di disoccupazione v. INPS circ. n. 194/2015).
Condizioni
In applicazione dei principi generali di fruizione degli incentivi sanciti dall’art. 31 D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150, i benefici in oggetto possono essere fruiti dai datori che procedono all’assunzione stessa:
- senza esservi obbligati da norme di legge o della contrattazione collettiva (anche nel caso il lavoratore venga utilizzato in somministrazione);
- nel rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Pertanto, come chiarito dall’INPS (circolare 12 dicembre 2012, n. 137) nel caso in cui venga assunto un lavoratore titolare di un diritto di precedenza all’assunzione, ovvero si stia violando il diritto di precedenza all’assunzione di un soggetto diverso da quello assunto o trasformato, il beneficio non spetta.
E’ inoltre necessario che:
- il datore di lavoro (o l'utilizzatore con contratto di somministrazione) non abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale; sono fatti salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- le assunzioni non riguardino lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentasse assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risultasse con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Si ricorda che ai fini della determinazione in generale del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.
Regolarità contributiva e rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza
Per fruire del beneficio i datori di lavoro, indipendentemente dal tipo di attività svolta, sono tenuti a presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC ), disciplinato con D.M. 24 ottobre 2007 (L. n. 296/2006, art. 1, comma 1175). Nelle ipotesi di contratto di somministrazione, la regolarità contributiva riguarda l'agenzia di somministrazione
E’ inoltre richiesto il rispetto:
- della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti;
- delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
In caso di somministrazione l'osservanza degli obblighi è richiesta sia alla società di somministrazione che all'utilizzatore.
Incremento netto dell’occupazione
In applicazione delle disposizioni comunitarie che valutano la compatibilità della normativa con il mercato interno, il riconoscimento di agevolazioni contributive per nuove assunzioni è subordinato al rispetto dell'incremento netto dell'occupazione. Pertanto, l'assunzione agevolata, la proroga o la trasformazione a tempo indeterminato deve realizzare un aumento del numero medio dei dipendenti in forza, rispetto alla media occupazionale precedente l'assunzione.
Il calcolo dell'incremento netto si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa (art. 31,comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 150/2015). Prima del 24 settembre 2015 l'incremento della forza occupazionale veniva effettuato con riferimento alla ULA (unità di lavoro annuale che corrisponde ad una giornata lavorativa) prendendo a base tutta la forza occupazionale dell'intera impresa calcolata in ULA ( inserendo nel computo tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, esclusi gli intermittenti e gli accessori).
Qualora non si realizzi l'incremento netto, l'agevolazione è ugualmente riconosciuta se la mancanza di occupazione deriva da dimissioni volontarie o da pensionamento per raggiunti limiti di età, o da licenziamenti per giusta causa. Non è mai ammessa in caso di licenziamenti per riduzione di personale. (Regolamento CE 800/2008, art. 40)
Entità dello sgravio
L’agevolazione consiste in una riduzione al 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e dei contributi INAIL per i seguenti periodi:
- 12 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato (ovvero per tutta la durata del rapporto in caso di contratti a termine di durata inferiore);
- 18 mesi per i rapporti a tempo indeterminato
- 18 mesi complessivi in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato di assunzioni agevolate a termine, purchè la trasformazione sia intervenuta entro la scadenza del beneficio;
Principio del cumulo e limiti all'applicazione
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata (art. 31,comma 2, D.Lgs. n. 150/2015):
- si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
- non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori;
- il cumulo dei periodi è ammesso anche in caso di assunzioni discontinue, purché il lavoratore abbia conservato lo stato di disoccupazione superiore a 12 mesi: in tal caso l'agevolazione spetta per il periodo residuo;
- l'agevolazione spetta anche per proroghe o trasformazioni di rapporti inizialmente non agevolati per mancanza di requisiti soggettivi (età del lavoratore) o oggettivi (mancanza del'incremento netto della base occupazionale), qualora in occasione della proroga o trasformazione detti requisiti sussistano, fermo restando lo stato di anzianità di disoccupazione del lavoratore.
Esempi
- Assunzione a termine di durata di 15 mesi e successiva trasformazione a tempo indeterminato al termine del rapporto: L'agevolazione spetterà per la durata complessiva di 12 mesi.
- Assunzione a termine di durata di 15 mesi e trasformazione a tempo indeterminato al decimo mese del rapporto: L'agevolazione spetterà per la durata complessiva di 18 mesi.
- Assunzione a termine di durata di 3 mesi. Successiva assunzione a termine di durata di 12 mesi. L'agevolazione spetterà per la durata complessiva di 12 mesi (3+9).
- Assunzione a termine di durata di 3 mesi. Successiva assunzione a tempo indeterminato. L'agevolazione spetterà per la durata complessiva di 18 mesi (3+15).
- Assunzione a termine di durata di 10 mesi. Successiva assunzione a termine di durata di 12 mesi. L'agevolazione spetterà per la durata complessiva di 10 mesi relativi al primo rapporto, i quanto il lavoratore ha perso lo stato di disoccupazione.