Assunzioni over 50 disoccupati da oltre 12 mesi - Studio rag. Marco Vallone

"La chiave del successo è sentire che il tuo ‘lavoro’ è un ‘gioco.’ Tu non lavori per ‘guadagnarti da vivere’, o per riempire il tuo tempo, o perché la società, la tua famiglia o i tuoi genitori si aspettano che tu lo faccia. Tu lavori perché è il miglior gioco che ci sia, l’unico nel quale puoi venire pagato per fare ciò che è divertente"
(Michael Korda)
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Assunzioni over 50 disoccupati da oltre 12 mesi

Agevolazioni contributive

Ambito di applicazione
L'art. 4, commi 8, 9 e 10, della legge 92 del 28 giugno 2012, introduce uno sgravio contributivo nella misura del 50% rispetto all’aliquota generale applicabile a carico del datore di lavoro, destinato a favorire il reingresso nel mondo del lavoro di soggetti particolarmente svantaggiati.
L'agevolazione prevede anche la riduzione del premio INAIL.

Datori di lavoro interessati
Sono ammessi all'assunzione agevolata:
  • tutti i datori di lavoro privati;
  • le cooperative;
  • le aziende private con partecipazione pubblica.

Sono da ritenersi esclusi:
  • tutte le pubbliche amministrazionii
  • i datori di lavoro domestico.

Tipologie contrattuali ammesse
L’agevolazione è ammessa per le seguenti tipologie di assunzione:
  • contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche "acausale" (non è riconosciuta l'agevolazione per contratti a termine di natura "sostitutiva");
  • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di rapporto a termine agevolato, purché la trasformazione avvenga prima della scadenza;
  • contratto a tempo pieno o part-time;
  • contratto di somministrazione.

Esclusioni:
  • rapporti di lavoro domestico;
  • contratti di lavoro accessorio;
  • contratti di lavoro a chiamata;
  • contratti di lavoro intermittente.

Lavoratori interessati
L'agevolazione è riconosciuta per l'assunzione di lavoratori:
  • Con almeno 50 anni di età. L'età deve essere verificata al momento della decorrenza dell'assunzione.
  • Con uno stato di disoccupazione di oltre 12 mesi. E' considerato disoccupato chi abbia perso il posto di lavoro (anche a seguito di dimissioni) o abbia cessato un’attività autonoma e sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa , e abbia provveduto a reiscriversi presso il centro per l'impiego. E’ richiesta in particolare un’anzianità di iscrizione da oltre 12 mesi. Poiché l'anzianità di iscrizione è calcolata in mesi commerciali, si deve ritenere che l'iscrizione debba essere effettuata da almeno 12 mesi e 16 giorni. L'anzianità di iscrizione deve risultare da apposito certificato rilasciato "a vista" all'interessato da parte del Centro per l'impiego territorialmente competente.

Lo stato di disoccupazione si ritiene sussistente nel momento in cui il soggetto:
  • dichiara, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, con conseguente inserimento in apposita classe di profilazione (art. 19 D.Lgs n. 150/2015) e stipulazione di un patto di servizio personalizzato (art. 20);
  • presenta domanda di disoccupazione in ambito Aspi, Naspi e dis-coll, in quanto la domanda equivale a presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ( INPS circ. n. 194/2015; v. anche Trattamenti di disoccupazione ).

L’agevolazione può riguardare anche lavoratori:
  • appartenenti alle categorie protette o disabili;
  • comunitari o extracomunitari;
  • iscritti alle liste di mobilità, purché “disoccupati” (legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 8).

Condizioni
In applicazione dei principi generali di fruizione degli incentivi sanciti dall’art. 31 D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150, i benefici in oggetto possono essere fruiti dai datori che procedono all’assunzione stessa:
  • senza esservi obbligati da norme di legge o della contrattazione collettiva (anche nel caso il lavoratore venga utilizzato in somministrazione);
  • nel rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, di altro lavoratorelicenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
Pertanto, come chiarito dall’INPS (circolare 12 dicembre 2012, n. 137) nel caso in cui venga assunto un lavoratore titolare di un diritto di precedenza all’assunzione, ovvero si stia violando il diritto di precedenza all’assunzione di un soggetto diverso da quello assunto o trasformato, il beneficio non spetta.

E’ inoltre necessario che:
  • il datore di lavoro (o l'utilizzatore con contratto di somministrazione) non abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale; sono fatti salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
  • le assunzioni non riguardino lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentasse assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risultasse con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Si ricorda che ai fini della determinazione in generale del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.

Regolarità contributiva e rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza
Per fruire del beneficio i datori di lavoro, indipendentemente dal tipo di attività svolta, sono tenuti a presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC ), disciplinato con D.M. 24 ottobre 2007 (L. n. 296/2006, art. 1, comma 1175). Nelle ipotesi di contratto di somministrazione, la regolarità contributiva riguarda l'agenzia di somministrazione
E’ inoltre richiesto il rispetto:
  • della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti;
  • delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
In caso di somministrazione l'osservanza degli obblighi è richiesta sia alla società di somministrazione che all'utilizzatore.

Incremento netto dell’occupazione
In applicazione delle disposizioni comunitarie che valutano la compatibilità della normativa con il mercato interno, il riconoscimento di agevolazioni contributive per nuove assunzioni è subordinato al rispetto dell'incremento netto dell'occupazione. Pertanto, l'assunzione agevolata, la proroga o la trasformazione a tempo indeterminato deve realizzare unaumento del numero medio dei dipendenti in forza, rispetto alla media occupazionale precedente l'assunzione.
Il calcolo dell'incremento netto si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa (art. 31,comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 150/2015). Prima del 24 settembre 2015 l'incremento della forza occupazionale veniva effettuato con riferimento alla ULA (unità di lavoro annuale che corrisponde ad una giornata lavorativa) prendendo a base tutta la forza occupazionale dell'intera impresa calcolata in ULA ( inserendo nel computo tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, esclusi gli intermittenti e gli accessori).
Qualora non si realizzi l'incremento netto, l'agevolazione è ugualmente riconosciuta se la mancanza di occupazione deriva da dimissioni volontarie o da pensionamento per raggiunti limiti di età, o da licenziamenti per giusta causa. Non è mai ammessa in caso di licenziamenti per riduzione di personale. (Regolamento CE 800/2008, art. 40)

Entità dello sgravio
L’agevolazione consiste in una riduzione al 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e dei contributi INAIL per i seguenti periodi:
  • 12 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato (ovvero per tutta la durata del rapporto in caso di contratti a termine di durata inferiore);
  • 18 mesi per i rapporti a tempo indeterminato
  • 18 mesi complessivi in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato di assunzioni agevolate a termine, purchè la trasformazione sia intervenuta entro la scadenza del beneficio;

Principio del cumulo e limiti all'applicazione
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata (art. 31,comma 2, D.Lgs. n. 150/2015):
  • si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
  • non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori;
  • il cumulo dei periodi è ammesso anche in caso di assunzioni discontinue, purché il lavoratore abbia conservato lo stato di disoccupazione superiore a 12 mesi: in tal caso l'agevolazione spetta per il periodo residuo;
  • l'agevolazione spetta anche per proroghe o trasformazioni di rapporti inizialmente non agevolati per mancanza di requisiti soggettivi (età del lavoratore) o oggettivi (mancanza del'incremento netto della base occupazionale), qualora in occasione della proroga o trasformazione detti requisiti sussistano, fermo restando lo stato di anzianità di disoccupazione del lavoratore.

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